Conversione decreto legge 44 del 2023. Cosa cambia nelle procedure di assunzioni nella pubblica amministrazione.

Conversione decreto legge 44 del 2023. Cosa cambia nelle procedure di assunzioni nella pubblica amministrazione.

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La legge di conversione del decreto legge 44 del 2023 ha apportato delle modifiche al testo originale che sta generando momenti di riflessione per tutti coloro che quotidianamente si occupano di procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione.

Le perplessità che vengono sollevate a tale riguardo sono riferite all’applicazione di graduatorie già esistenti o bandi già pubblicati e l’impatto che l’entrata in vigore della legge di conversione potrà avere.

La modifica dell’articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001, il quale disciplina le norme relative all’ordinamento del lavoro pubblico, comporta che possono considerarsi idonei al termine di un concorso pubblico un numero di candidati pari al 20% dei posti successivi rispetto a quelli banditi. Nei prossimi concorsi pubblici, quindi, date le esigue risorse a disposizione degli enti locali e quindi l’impossibilità di procedere ad grande numero di assunzioni per ciascuna categoria, daranno come esito molto probabilmente i soli vincitori. Questo comporterà l’impossibilità di avere, come accadeva fino ad oggi, delle graduatorie ancora valide che possono essere utilizzate da altre Pubbliche Amministrazioni al fine di assumere gli idonei non vincitori. Dato che comporterà sicuramente una obbligatoria rivisitazione delle scelte amministrative degli enti poiché all’esito di una procedura concorsuale, costata non poco a tutti cittadini, non consentirà poi agli enti stessi di avere graduatorie da poter utilizzare negli anni successivi per coprire il fabbisogno del personale che ricordiamo essere una programmazione triennale. 

Altro elemento di riflessione riguarda se tali previsioni normative possano essere applicate a bandi di concorso già pubblicati. A tale proposito i dubbi interpretativi sembrano trovare risposta facilmente. Il Consiglio di Stato, il Tar Lazio e la Corte di Cassazione, infatti, in pronunce più recenti e più risalenti, hanno chiarito il principio secondo il quale il bando dei concorsi pubblici, essendo considerato inoltre lex specialis della stessa procedura concorsuale, non può essere modificato una volta che lo stesso sia stato pubblicato. A tale proposito si ricordi la Sentenza del Consiglio di Stato 5018/2004 che precisamente statuisce che Nei concorsi pubblici si applica la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando e non quella sopravvenuta. Il Consiglio di Stato chiarisce che Il significato da attribuire alla dizione “concorso in via di espletamento” secondo il senso comune, è quello di concorso non ancora esauritosi per non essersi concluse, con la pubblicazione della graduatoria, tutte le relative fase procedimentali.

La procedura concorsuale di accesso al pubblico impiego inizia con la indizione e la pubblicazione del bando; pertanto per fase di espletamento deve intendersi anche il concorso semplicemente bandito, e non soltanto quello per il quale siano iniziate le prove di esame o sia stata nominata la commissione” e poi ancora “Vale inoltre il principio di tutela dellaffidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando o, il che è sostanzialmente è lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa.

Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (in tal senso Consiglio di Stato, V, 13 gennaio 1996, n.46).”.

Oltre all’aspetto appena analizzato ricordiamo che il Decreto Assunzioni PA prevede ulteriori novità come la possibilità di assunzione a tempo determinato, massimo 36 mesi, per i giovani laureati che avverranno su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale reclutamento; la possibilità di prevedere la sola prova scritta per i bandi di concorso per categoria non apicale fino al 31 dicembre 2026 e la possibilità per gli enti di prevedere convenzioni non onerose con le università per selezionare giovani di età inferiore ai 24 anni che abbiano terminato gli esami per procedere all’assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla scadenza in caso di presenza dei requisiti per l’assunzione.

Concludendo il Decreto Assunzioni sembrerebbe favorire l’ingresso dei giovani laureati nella PA attraverso procedura territoriali lasciando, ad esempio, agli Enti Locali come i Comuni perplessità circa la convenienza nell’espletamento di nuove procedure concorsuali considerando che bilanciamento tra avere graduatorie da utilizzare e gli ingenti costi dei concorsi pubblici pende pesantemente verso quest’ultimo. 

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